Esistono ancora i bravi giuristi in Italia?

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di Giulio Rivellini

Libera Università di Bolzano

Vittorio Emanuele Orlando pubblicò i suoi Principii a 29 anni (1889). Oreste Ranelletti apparve con le sue prime teorie parziali a 26 anni (1894). Anche quelli che arrivarono dopo non furono da meno. Tra i privatisti, la Teoria dei trasferimenti coattivi di Salvatore Pugliatti fu concepita quando quest’ultimo aveva soltanto 28 anni (1931). I più precoci sono stati probabilmente Aldo Mazzini Sandulli e Massimo Severo Giannini: il primo ha rifondato la teoria del procedimento a soli 25 anni (1940), mentre Giannini ha tratteggiato i lineamenti del potere discrezionale a soli 24 anni (1939). I giuristi della generazione successiva – alcuni dei quali sono ancora oggi molto prolifici – potrebbero vantare esempi simili.

E allora potremmo chiederci: esistono ancora i bravi giuristi in Italia? A questa domanda, i nostalgici rispondono che una volta i giuristi erano veramente più bravi, che di quelle menti ne nasce una ogni cento anni; o forse una ogni cinquanta; o forse una ogni venti. Altri – gli esterofili – sostengono che no, una volta non erano più intelligenti, semplicemente oggi i più bravi vanno “altrove”, a studiare il diritto dell’Altrove. Eppure, come recita quell’attore, “altrove c’è l’altrove, io non mi occupo dell’altrove”.

Negli ultimi vent’anni l’accademia è stata invasa dalla cultura della valutazione: si valutano le sedi, i corsi, i docenti, la ricerca, le riviste. Piaccia o non piaccia, la montagna ha partorito anche qualche topolino. Così, osservando il Rapporto dell’Anvur sul sistema della ricerca del 2026 (link) e i primi resoconti provvisori dell’ultima VQR 2020-2024 (link), sembra emergere un’immagine piuttosto netta: oggi i buoni giuristi esistono ancora, anche se sono poco visibili nel nostro sistema. Ci sono tre dati relativi all’area 12 che sembrano confermare questa ipotesi.

Il primo dato riguarda gli autori dei prodotti scientifici sottoposti a valutazione: l’area giuridica è l’unica nella quale prevalgono i contributi pubblicati dai professori ordinari (41,5%), rispetto a quelli degli associati (35%) e dei ricercatori (23,5%). Il dato è rilevante, perché va in netta controtendenza rispetto alle altre scienze, in cui il contributo dei più giovani è preponderante. Per completare il quadro, l’apporto dei dottorandi in campo giuridico risulta irrisorio (3,7%), migliore soltanto a quello degli aziendalisti (2,7%). Tradotto: si comincia a valutare i giuristi quando hanno ampiamente compiuto trent’anni (a volte anche quaranta). Con i criteri di oggi, probabilmente valuteremmo il vecchio Scialoja senza nemmeno considerare il giovane Ranelletti. Eppure, con il senno di poi dobbiamo molto più al secondo che al primo.

Il secondo aspetto riguarda la distribuzione geografica dei prodotti valutati. Nell’area giuridica, come accade soltanto in architettura e nelle scienze agrarie, un quarto dei contributi proviene dal Sud Italia (24,4%), seguito dal Centro (23,4%), dal Nord-Ovest (21,6%), e poi dagli altri. Ciò potrebbe significare che nel Centro-Sud ci sono più ricercatori, oppure che si scrive più che altrove. Peraltro, il dato si riflette anche nella composizione dei gruppi di esperti della valutazione (i GEV), che nell’ultima tornata della VQR provenivano per il 60% proprio dal Centro-Sud. Il problema è che, stando ai primi resoconti parziali dell’Anvur, i picchi produttivi in questa macroarea non sono accompagnati da una valutazione altrettanto buona. Da ciò possiamo desumere due informazioni. Innanzitutto, il settore della ricerca segue le traiettorie tipiche della pubblica amministrazione italiana: la burocratizzazione dell’attività tende ad andare a braccetto con la meridionalizzazione dell’apparato. In secondo luogo, produttività non è sinonimo di qualità.

Il terzo aspetto riguarda la circolazione del sapere. L’area giuridica è quella con il minor numero di prodotti open access (32,9%) rispetto alle altre discipline (67,6% a livello aggregato). Il dato è così basso perché la metà dei contributi è concessa in esclusiva agli editori (48,4%), mentre un’altra parte significativa è coperta dal Codice della proprietà industriale (13,1%). L’immagine è nitida: la scienza giuridica circola attraverso pochi editori che si appoggiano a piattaforme proprietarie, perlopiù a pagamento. Il risultato è che le riviste continuano a proliferare, ma non migliora necessariamente la loro accessibilità. In pratica si pubblica di più, ma forse, comparativamente, si legge meno che in passato. Chissà che fine farebbe oggi un articolo come Sull’amministrazione pubblica del diritto privato, scritto da Zanobini a 28 anni (1918).

La valutazione della ricerca giuridica parrebbe quindi affetta da tre mali: verticismo, burocratizzazione e scarsa circolazione della letteratura. Se ci limitiamo a guardare il dito, potremmo affermare che questo sistema va riformato per varie ragioni: perché non valuta correttamente la ricerca, perché non valorizza i giovani, perché premia la quantità sulla qualità. Insomma, dopo aver fatto indigestione di dati potremmo quasi assolverci: i bravi giuristi esistono ancora, semplicemente non svettano più come una volta nel nostro sistema di valutazione.

Eppure, se spostiamo l’attenzione dal dito alla luna, questi dati rivelano anche qualcos’altro: che il problema non sta nell’Anvur, ma nelle singole università (eppur si muove!). Sono le singole università che scelgono i contributi da sottoporre a valutazione, sono le università che privilegiano i professori ordinari, sono le università che, in sostanza, compiono le scelte allocative. In pratica, l’istantanea restituita dalla valutazione dell’Anvur rispecchia le dinamiche di forza all’interno delle istituzioni accademiche.

Non è un caso che, nel settore giuridico, la maggior parte dei contributi sottoposti a valutazione provenga da professori ordinari. Il sistema della VQR incide infatti direttamente sulla catalogazione delle riviste scientifiche: per intenderci, se una rivista include un certo numero di contributi valutati positivamente alla VQR, riceve alcuni vantaggi; se non lo fa, si espone al rischio di non accedere alla tanto agognata “fascia A”. Nel settore giuridico, peraltro, c’è ancora una forte segregazione nazionale, sicché le riviste italiane vengono spesso scritte da giuristi italiani per lettori italiani. E come ci insegna Warren Hagstrom (The scientific community, 1965), le riviste sono forse una delle leve più importanti in una determinata comunità scientifica. Chi le controlla, in pratica, controlla la comunità; e chi controlla la comunità, influisce in modo determinante sulle scelte allocative, privilegiando alcune ricerche anziché altre.

È bene chiarire un punto: è del tutto normale che i professori ordinari siano i più influenti in università. È un tratto coerente con la tradizione storica di queste istituzioni e rispecchia la loro natura essenzialmente corporativa; inoltre, questa logica è coerente con la maggior parte delle organizzazioni pubbliche e private, che distribuiscono il potere anche in base alla c.d. seniority. Il problema sorge quando queste logiche si riflettono anche sulla qualità della ricerca, la quale invece dovrebbe seguire – quantomeno sulla carta – meccanismi differenti. Il verticismo nella ricerca comporta infatti due conseguenze potenzialmente dannose: un approccio essenzialmente gerontocratico agli studi e una scarsa rappresentatività di genere.

Ciò emerge dal confronto tra i dati appena elencati con quelli consultabili nel Conto Annuale della Ragioneria generale dello Stato (aggiornati al 2023): in media, otto professori su dieci sono uomini (con picchi nelle Isole), mentre l’età media dei professori ordinari è di circa cinquantotto anni. Tradotto: se la metà degli articoli valutati nell’ultima VQR proveniva dai professori ordinari, è probabile che si trattasse di contributi scritti da uomini sulla cinquantina.

È un male? Non necessariamente, dipende da cosa ci aspettiamo dalla ricerca in campo giuridico nei prossimi anni. Se riteniamo che la ricerca debba consistere nella sistematizzazione dello scibile esistente, allora questo modello è tremendamente efficace. Se, invece, ambiamo ad una ricerca che rompa con i paradigmi del passato, che si rinnovi costantemente, che tragga beneficio dal pluralismo nella società, che porti effettivamente all’avanzamento scientifico della disciplina, allora forse qualcosa andrebbe rivisto. Per descrivere la struttura delle rivoluzioni scientifiche, Thomas Kuhn attinse alla psicologia della Gestalt, sostenendo che per cambiare paradigma scientifico è necessario leggere i fenomeni con lenti nuove. È lecito dubitare che, oggi, l’Italia possa favorire esperienze di questo tipo, come avvenuto con la nascita dei critical legal studies durante gli anni Settanta negli Stati Uniti.

È necessaria una postilla: questa analisi potrebbe sembrare eccessivamente pessimista, ma non è così. Il problema non è guardare al passato per replicare l’esperienza dei grandi giuristi che, a trent’anni, avevano già prodotto opere molto significative. La sfida è riconoscere e legittimare il valore della ricerca anche tra i più giovani e, soprattutto, tra le più giovani. Si tratta di abbandonare il certo per l’incerto, stimolare la ricerca curiosity driven, accettare che, a volte, il cosiddetto “rigore scientifico” è anche – ma non solo – un modo per perpetuare i vecchi paradigmi. Forse quindi la risposta alla domanda non è così netta. Non possiamo sapere se oggi esistono ancora giuristi bravi come una volta. Una cosa è certa però: se non proviamo a cercarli, è sicuro che non li vedremo mai.

Autore

G. Rivellini

Libera Università di Bolzano

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