Il reclutamento universitario tra chiamate dirette, concorsi pubblici e concorsi riservati
di Barbara Gagliardi
Università degli Studi di Torino
Intervento nell’ambito della Tavola rotonda Serve ancora l’università pubblica nel terzo millennio?, incontro di primavera del Gruppo del San Martino, 11 aprile 2025, Modena.
Molti, e di interesse, sono i contributi sul reclutamento universitario ospitati in questo blog (Gianluca Gardini, Alfredo Marra, Stefano Civitarese Matteucci, Francesco Merloni, Giulio Vesperini). Con questo ulteriore intervento si vuole offrire qualche considerazione sulle evoluzioni più recenti, per evidenziare la tenuta del principio costituzionale del concorso pubblico nel contesto universitario (art. 97, c. 4, Cost.), ma anche alcuni dei suoi limiti .
Anzitutto vi è da dire che il modello di reclutamento è per le università di tale rilevanza da essere comune a tutto il sistema universitario nazionale, che si tratti di università statali, di università pubbliche non statali, di università libere o di università telematiche.
Tale “universalità” non è scalfita dagli ultimi approdi, che in alcuni settori sono giunti a escludere la natura pubblicistica delle università libere (es. in materia di appalti, di trasparenza, ecc.). Lo statuto giuridico di professori e ricercatori rimane, invece, unitario (ex r.d. n. 1592/1933, art. 199); soprattutto per tutti i tipi di università coincide il modello di reclutamento, che è in ogni caso fondato sul principio costituzionale del pubblico concorso.
Le eccezioni al principio del pubblico concorso in Università
Le evoluzioni più recenti evidenziano tentativi diversificati di rimettere in discussione il principio del concorso pubblico, che risultano favoriti dallo stesso legislatore.
La l. n. 240 del 2010 utilizza l’espressione “procedimento di chiamata” (art. 18, c. 1), evitando, forse non a caso, di usare la parola concorso.
La scelta lessicale ricorda la prima versione di quello che è oggi l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, ove per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni si rinviava a generiche “procedure selettive” (d.lgs. n. 29/1993, art. 36). L’impiego di tale locuzione non è venuto meno, ma quell’ambiguità, probabilmente originariamente voluta, è stata sciolta, anche grazie a una copiosa giurisprudenza costituzionale in difesa del pubblico concorso (di cui si è scritto qui e qui).
Per le università non solo il legislatore parla di procedimento di chiamata – e di procedure di “valutazione” (art. 24, l. n. 240/2010) – ma sono numerose le vere e proprie deroghe al principio del concorso pubblico. Deroghe che la Costituzione ammette nei soli casi stabiliti dalla legge (art. 97, c. 4, Cost.) e che la Corte costituzionale ha in più occasioni sottolineato dover essere fondate su “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”.
L’ “altro reclutamento universitario” – per ricordare un articolo di Carla Barbati – comprende ipotesi essenzialmente individuate dalla l. n. 230/2005 (art. 1, c. 9), per la chiamata degli studiosi di chiara fama, dei vincitori di «finanziamenti attribuiti nell’ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione», o ancora degli studiosi stabilmente impegnati all’estero.
Si tratta in questi casi di un reclutamento intuitus personae, dunque in deroga al principio costituzionale, che risponde a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico non difficili da individuare: l’esigenza di frenare il c.d. “brain drain” – i.e. l’emigrazione intellettuale –, di assicurarsi i cospicui finanziamenti di cui i candidati sono vincitori, o ancor più la capacità di attrazione di tali finanziamenti che questi hanno saputo esprimere, o ancora di attirare profili di eccellenza che probabilmente non si candiderebbero spontaneamente in procedure competitive.
Dalle deroghe si distinguono talune scelte espresse dalle autonomie universitarie in tendenziale violazione dei caratteri essenziali del concorso, scelte che il giudice amministrativo non ha mancato di rilevare.
La giurisprudenza è anzitutto intervenuta sulle procedure di valutazione di cui all’art. 24, c. 6, della l. n. 240 del 2010. Non quelle rivolte alle posizioni c.d. “tenure track” – che sono procedure di stabilizzazione avviate su istanza dell’interessato – ma quelle usate per la chiamata degli interni (“vecchi” ricercatori o professori associati).
In quanto in deroga al principio di pubblicità del concorso la Corte costituzionale ne ha affermato il carattere eccezionale (Corte cost., n. 165/2020): seppur più volte prorogate ed estese al reclutamento degli ordinari, nascono con finalità perequative rivolte specialmente ai ricercatori dei ruoli a esaurimento.
Il giudice – anche su impulso dell’Anac – ha affermato l’obbligo di assicurarne la “massima concorsualità”, dunque di aprirle a tutti gli aventi diritto, benché interni. E non solo gli interni del dipartimento che ha approvato la chiamata, ma di tutto l’ateneo, purché in possesso della richiesta abilitazione scientifica nazionale. Né la platea può essere limitata introducendo requisiti ulteriori, quale ad es. la provenienza dal medesimo settore scientifico disciplinare del posto a bando (a differenza dalla procedura rivolta ai tenure track, questa non è una stabilizzazione). Agli stessi fini occorre che il relativo avviso di selezione riceva idonea pubblicità.
Non si tratta dunque di concorsi pubblici, ma neanche di chiamate dirette: sono concorsi interni.
La riaffermazione degli elementi essenziali del concorso pubblico si è vista altresì nel caso deciso con riferimento al regolamento dell’Università di Trento che – similmente ad altri Atenei (Pisa, Bologna e altri ancora) – non attribuiva la scelta del vincitore alla commissione di selezione, ma ai consigli di dipartimento. È chiaro, tuttavia, che tali collegi non sono in condizione di effettuare scelte sulla base di parametri strettamente scientifici, poiché non tutti i componenti hanno la qualificazione scientifica necessaria per valutare i candidati (in tema si veda il post di Gianluca Gardini). Il rischio è dunque che le decisioni assunte non siano del tutto trasparenti.
Ancora di recente il Consiglio di Stato ha ricordato la differenza tra l’abilitazione, che è un’idoneità attribuita secondo un giudizio assoluto, e il concorso locale, che ha necessariamente carattere comparativo (Cons. St., sez. VII, n. 2835/2025). L’attribuzione alle commissioni di concorso di poteri sostanzialmente idoneativi – che si ritrova in alcuni regolamenti d’Ateneo – stempera questa differenza.
A tutela del principio di pubblicità del concorso il giudice amministrativo ha ribadito la limitazione del potere di profilazione in sede di emanazione del bando. L’unica procedura in cui è possibile una profilazione ulteriore all’indicazione del settore scientifico disciplinare è quella di cui all’art. 7, c. 5 bis della l. n. 240 del 2010. Con questa recente previsione è disciplinato un concorso (“chiamata”) rivolto a docenti di ruolo in Italia o all’estero, che sono selezionati per soddisfare “specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione”, nell’ambito di procedure selettive aventi ad oggetto le proposte progettuali presentate dagli interessati (purché abbiano – se di ordinari si tratta – i requisiti previsti per i commissari dell’ASN).
Vi sono poi concorsi con peculiari riserve: a beneficio degli esterni (art. 18, c. 4, l. n. 240 del 2010), o degli abilitati (art. 18, c. 4 ter). Ma sempre di concorsi si tratta.
La ratio del concorso pubblico nelle Università
Nelle Università la selezione per concorso risponde a esigenze peculiari, utili anzitutto a evitare l’ingerenza di poteri esterni. È, in altre parole, la tutela della libertà scientifica a dar fondamento al metodo concorsuale, poiché esso assicura che il reclutamento sia affidato a dei pari e per di più optimo iure (ordinari), perciò indipendenti nel giudizio. I pari sono chiamati a valutare secondo criteri individuati dal metodo scientifico, che sono gli unici legittimati a definire (vedi Roberto Cavallo Perin).
Anche il giudice, di norma, mantiene un atteggiamento deferente nei confronti delle commissioni dei concorsi universitari, conformandosi a un modello di sindaco esterno ed estrinseco. È meno deferente nei riguardi dell’abilitazione scientifica nazionale, forse anche perché in questo caso il giudizio non rischia di limitare le scelte di autonomia espresse dalle università.
Già nel Medioevo il reclutamento era affidato ai componenti della corporazione universitaria in ragione di privilegi attribuiti da Constitutiones imperiali e Bolle papali (vedi la Bolla papale “Parens Scientiarum”).
Ciò non toglie che i concorsi universitari potrebbero essere migliorati e, anzitutto, resi maggiormente trasparenti.
È diffusa l’insoddisfazione nei confronti dei concorsi locali, che – anche in ragione del sistema di finanziamento delle posizioni – nella maggior parte dei casi privilegiano i candidati interni. Come noto, un avanzamento di carriera costa decisamente meno dell’assunzione di un esterno, sicché è spesso l’intero dipartimento a premere per la vittoria degli interni.
Non è sufficiente l’obbligo di vincolare alla chiamata degli esterni almeno un quinto delle risorse disponibili (l. n. 240/2010, art. 18, c. 4). Piuttosto il reclutamento degli esterni dovrebbe essere incentivato, consentendo la “portabilità dei punti organico”, o individuando speciali premialità.
Ancor meglio sarebbe superare del tutto il livello locale, come suggerito da Francesco Merloni, o almeno rivedere in chiave più selettiva le abilitazioni, il cui ruolo di “filtro” sembra essersi negli anni stemperato.
Uno strumento utile a promuoverne la selettività può essere l’ampliamento dei raggruppamenti disciplinari e concorsuali, in modo più deciso di quanto non avvenuto con l’istituzione dei “gruppi scientifico-disciplinari” (in tal senso vedi Stefano Civitarese Matteucci).
Il rimedio non può essere, invece, incentivarne l’automatismo, vincolandole ancor più al conseguimento di determinati titoli o valori soglia. Questi, al contrario, producono il perverso esito del “publish or perish”, oltre a intasare le commissioni. Per responsabilizzarne maggiormente i componenti e favorirne il buon funzionamento, si potrebbe al contrario ridurre il numero delle pubblicazioni da presentare, in modo che il giudizio possa assurgere al necessario livello di approfondimento. Utile potrebbe essere mutuare dal modello francese, che prevede per ciascuna candidatura alla qualification nationale la nomina di due “rapporteurs” che relazionano sul candidato al plenum dell’organo di selezione (la sezione competente del Conseil National des Universités, il CNU: Décret n°84-431 du 6 juin 1984, art. 24).
È stata evidenziata l’insoddisfazione nei confronti di procedure che non consentono di “profilare” il candidato ideale, frustrando l’aspirazione alla costituzione di dipartimenti interdisciplinari e specializzati, o le necessità dei gruppi di ricerca (così Alfredo Marra).
Si sottintende in tal modo l’evoluzione verso un modello verso il quale forse stiamo, inesorabilmente, scivolando (e i cui tratti sono efficacemente descritti da Leonardo Ferrara in questo blog [inserire link ipertestuale]), in cui la libertà accademica è intesa non solo come un diritto individuale, ma anche – e a volte in modo preponderante – come una prerogativa istituzionale.
Il dibattito è ben noto negli Stati Uniti d’America. Pur non potendo riassumerlo, si possono prendere le distanze ricordando come oltre oceano l’Università pubblica sia prevalentemente concepita come un ente strumentale degli stati (“arm of the government”). Gli organi di governo sono solo in parte espressione delle “faculties”, che al più vi concorrono nell’ambito della “shared governance”: spesso i “boards” sono di nomina governativa, a volte persino eletti dalla generalità dei cittadini.
Allo stesso tempo, elemento fondativo di quel modello è la diversity, la cui tutela consente a confessioni religiose, correnti ideologiche e altre formazioni sociali di proporre i propri modelli d’educazione al riparo da “norme generali sull’istruzione”.
Al contrario, nella nostra tradizione l’università pubblica – che in questo si distingue da quelle di tendenza – è per definizione luogo del pluralismo: pluralismo che è anzitutto interno, proprio perché la libertà accademica è un diritto dell’individuo.
Anche in ragione di tali caratteri ciò che si richiede alle commissioni di accertare non è tanto la padronanza di peculiari conoscenze utili a una strategia latamente politica, quanto quella di un metodo, che è comune a un settore scientifico più o meno ampio e da questo definito. La capacità di usare il metodo scientifico consente al candidato di soddisfare le esigenze che dovessero volta volta affermarsi, con il limite della tutela della sua individuale libertà di scienza.
Thomas S. Kuhn ci ha insegnato che la scienza “normale” avanza per accumulazione, ma anche secondo una modalità non cumulativa, di rottura dei paradigmi, che è determinata da modi nuovi di guardare il mondo. Non è detto che l’iperspecializzazione favorisca tali “rivoluzioni scientifiche”.
Benché l’università sia “un’amministrazione pubblica particolare”, la ratio fondativa del concorso come procedimento amministrativo permane anche per l’istituzione universitaria.
Nel 1921 Renato Vuoli, un autore poco noto ma prolifico in materia di concorsi pubblici, scriveva: «certo, chi ha esperienza dei fatti, non crederà agevolmente alla infallibilità dei giudizi di concorso; ma sarà sempre questo il meno incerto e soprattutto il meno arbitrario dei mezzi di reclutamento».
L’affermazione era riferita alla pubblica amministrazione in generale, ma mi pare pacificamente applicabile all’Università.