La reciproca invocazione del doppio standard: Gaza e l’erosione del diritto internazionale

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di Marco Pertile

Università di Trento

La questione israelo-palestinese e, in particolare, l’attuale campagna militare israeliana nella Striscia di Gaza, è una delle situazioni in cui la crisi dei principi fondamentali del diritto internazionale appare in forma più evidente. Questa crisi si manifesta non solo nella violazione sistematica delle norme, ma soprattutto nella perdita di fiducia nella loro applicazione imparziale e nella loro capacità di fornire dei criteri ordinatori dei comportamenti.

In modo paradossale, nel conflitto israelo-palestinese, entrambe le parti si dichiarano da sempre come vittime di un doppio standard nell’applicazione del diritto. Da un lato i governi israeliani si ritengono oggetto di un giudizio selettivo da parte delle Nazioni Unite e della comunità internazionale arrivando fino all’accusa di antisemitismo. Dall’altro, i palestinesi denunciano decenni di impunità concessa a Israele: nell’inazione della comunità internazionale un sistema paragonabile all’apartheid sopravvive grazie alla complicità dei Paesi che hanno contribuito a generarne le cause.

Questo paradosso, che potremmo definire della reciproca invocazione del doppio standard, non rappresenta soltanto un problema politico, ma si ripercuote sul funzionamento del sistema giuridico. La selettività nell’applicazione delle norme mina infatti il principio di uguaglianza sovrana, fondamento dell’ordine giuridico internazionale, e incide sulla capacità delle regole di orientare le condotte secondo criteri prevedibili. In un sistema giuridico anorganico e orizzontale come quello del diritto internazionale il doppio standard genera infatti un effetto lato sensu precedenziale. Nonostante il diritto internazionale venga usualmente descritto come un gruppo di norme fondato in larga parte su processi consuetudinari, è innegabile il valore del precedente nelle grandi violazioni. Percependosi come attori paritari, con una stessa dignità di fronte al diritto, i protagonisti delle relazioni internazionali rivendicano una stessa libertà anche di fronte alle violazioni e, soprattutto, alla tendenza a giustificarle giuridicamente.

Pare condivisibile l’analisi di Filiu (pp. 417-483) secondo cui la storia della questione israelo-palestinese mostra come la diseguaglianza si sia spesso radicata nell’applicazione del diritto a scapito della parte palestinese. Dal Mandato britannico del 1922, che incorporava la Dichiarazione Balfour sul focolare ebraico, al piano di partizione del 1947, che offriva alla maggioranza araba una statualità incompleta su una porzione minoritaria della Palestina, alla creazione dell’UNRWA, che trasformava nei fatti il diritto al ritorno dei rifugiati del 1948 in un regime di assistenza, fino al fallimento degli accordi di Oslo, imputato alla parte più debole a dispetto di una mediazione favorevole agli interessi della potenza occupante, il diritto internazionale è stato spesso applicato a detrimento dei palestinesi.

È vero, d’altro canto, che i palestinesi hanno comunque saputo utilizzare il diritto internazionale in chiave antiegemonica ottenendo risultati non trascurabili. Si pensi al riconoscimento della soggettività dell’OLP, prima, e dell’Autorità nazionale palestinese, poi, che hanno dato al popolo palestinese una rappresentanza politica e giuridica. Si consideri anche la partecipazione della Palestina a trattati e organizzazioni internazionali, fino alla classificazione come Stato osservatore permanente all’ONU, che ha permesso ai palestinesi di far valere pubblicamente le proprie ragioni con gravi effetti reputazionali per Israele.

Dall’inizio della campagna di Gaza sono quattro i casi incardinati di fronte alla Corte internazionale di Giustizia che riguardano direttamente o indirettamente la questione israelo-palestinese: si tratta di due procedimenti contenziosi ancora pendenti (Sudafrica c. Israele e Nicaragua c. Germania) e di due pareri consultivi già giunti a conclusione, uno sulle politiche le pratiche di Israele nel Territorio palestinese occupato e l’altro sugli obblighi di Israele in relazione alla presenza e alle attività delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni internazionali e di Stati terzi. A dispetto della sostanziale inosservanza delle misure provvisorie sull’assistenza umanitaria ordinate dalla Corte e dei pareri consultivi, sembra evidente che l’accusa di violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sul genocidio e la determinazione della Corte secondo cui tale accusa sarebbe “plausibile” abbiano nuociuto all’agibilità politica del governo israeliano. L’isolamento di Israele è apparso in tutta la sua evidenza in un momento chiave: il discorso del primo ministro Nethanyahu all’apertura della sessione dell’Assemblea generale di settembre 2025 delegittimato dalla decisione dei delegati di circa 50 Stati di lasciare la sala

Oggi però la condizione di Gaza amplifica la logica del doppio standard in modo drammatico. La distruzione della Striscia assieme al massacro di decine di migliaia di civili, lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone con l’evidente intenzione di espellerle, il blocco dell’assistenza umanitaria hanno generato reazioni prevalentemente declamatorie senza che si adottassero sanzioni economiche efficaci o un vero embargo sulle armi.  È chiaramente in atto, inoltre, un processo di “reificazione” del popolo palestinese che sta perdendo ogni capacità di determinare il proprio futuro politico. Il futuro del territorio è discusso in absentia, in negoziati condotti da Stati Uniti, Israele assieme alla Turchia e ad alcune monarchie arabe, senza alcuna rappresentanza palestinese diretta. La popolazione palestinese diventa un mero oggetto di amministrazione internazionale. È l’esatto contrario del principio di autodeterminazione che, almeno sulla carta, aveva ispirato il processo di Oslo e decine di risoluzioni delle Nazioni Unite.

Questa asimmetria nell’applicazione delle norme produce un effetto sistemico: il diritto non scompare, ma perde nitidezza. Le categorie fondamentali dello ius ad bellum e dello ius in bello si adattano agli interessi dell’attore più forte. Dopo il 7 ottobre 2023, la legittima difesa è stata invocata oltre i limiti di necessità e proporzionalità per giustificare un’azione militare prolungata in un territorio occupato; nella scelta degli obiettivi militari la nozione di “bene a duplice uso” è stata applicata a scuole, ospedali, vie di evacuazione e zone dichiarate sicure anche in presenza di presupposti quantomeno discutibili; il principio di proporzionalità è stato reinterpretato fino a legittimare distruzioni di ampiezza eccezionale a fronte di vantaggi militari esigui. Le ordinanze della Corte internazionale di giustizia che hanno imposto di garantire l’assistenza umanitaria “in modo indipendente, neutrale, imparziale e secondo principi di umanità”, non hanno prodotto cambiamenti sostanziali sul terreno. Il blocco degli aiuti, la carestia e gli attacchi contro operatori umanitari sono continuati e, anzi, l’assistenza umanitaria è stata utilizzata come oggetto di scambio nei negoziati. Le norme diventano enunciati formali e la loro applicazione diventa incerta fino a intaccarne la credibilità sociale.

Per comprendere i meccanismi di questa perdita di pregnanza occorre tornare alla riflessione di Fuller che in The Morality of Law individua le condizioni minime per l’esistenza di un sistema giuridico, tra cui: generalità, pubblicità, chiarezza, possibilità di osservanza, stabilità, e conformità tra enunciazione e applicazione. Quando queste caratteristiche vengono meno, secondo Fuller, il sistema giuridico non è semplicemente un cattivo sistema giuridico, ma cessa di essere tale (Fuller, 39). Nel diritto internazionale, privo di un’autorità centrale, la normatività si regge quasi interamente su questa moralità interna e sull’aspettativa di reciprocità nel comportamento dei consociati (Brunnée e Toope, 352). Il doppio standard distrugge però proprio questa aspettativa: mina la generalità, perché la stessa norma vale in modo diverso a seconda del soggetto; altera la chiarezza, poiché i concetti vengono reinterpretati in chiave politica; e interrompe la conformità tra regola e condotta, perché gli Stati enunciano principi che non applicano.  

Il diritto internazionale, specialmente nel campo dell’uso della forza, è oggetto da tempo di un processo di questo tipo. Le norme non sono per ora desuete, ma sono state erose nel loro contenuto prescrittivo. Gli studiosi delle relazioni internazionali hanno usato proprio il termine erosione per descrivere questo processo di contestazione della validità sociale delle norme in assenza di reazioni adeguate (Deitelhoff e Zimmermann, Panke e Petersohn). L’erosione della normatività non si esprime in un unico atto di violazione, bensì in una serie di processi ricorrenti e cumulativi (Zarbyiev): la menzogna sui fatti, le interpretazioni contra legem, il silenzio istituzionale, l’enunciazione priva di sanzione, la delegittimazione delle istituzioni. Tutti questi elementi convergono in una stessa direzione: il diritto internazionale continua a esistere come linguaggio più che come criterio effettivo di limitazione del potere. La sua forza prescrittiva risiede in prevalenza in una funzione reputazionale. Israele teme non soltanto l’adozione – molto eventuale – di misure economiche restrittive ma anche l’isolamento e la perdita di legittimità: il diritto agisce come misura della reputazione più che come vincolo operativo diretto. Parallelamente, il linguaggio del diritto sopravvive nelle azioni della società civile, che lo invoca come strumento di giustizia. Le mobilitazioni globali a sostegno del diritto internazionale rappresentano una forma residua di fidelity to law (Fuller, 234): imperfetta, ma reale. Negli slogan delle piazze il diritto viene però ridotto a un archetipo valoriale: si invocano i valori fondamentali a fondamento delle norme, più che le norme stesse nella loro complessità. L’effetto è quello di una nobile lotta per il diritto (Jhering), il frutto di un dovere morale che spesso però ignora la necessaria precisione del dato normativo.

Esiste tuttavia una forma di erosione del diritto internazionale ancora più profonda, che consiste non nell’indebolimento delle norme, ma nella loro sostituzione. Negli ultimi anni, l’ambito di applicazione del diritto internazionale è stato progressivamente occupato da altri linguaggi normativi — economici, tecnocratici, manageriali — che ne imitano la forma ma non la funzione. La situazione a Gaza offre un esempio paradigmatico. Il lessico della “ricostruzione” ha sostituito quello dell’autodeterminazione; la discussione su “ownership” e “governance” ha rimpiazzato quella sulla sovranità; l’idea di “sviluppo” ha preso il posto di quella di responsabilità dell’occupante. Si parla di “progetti di ricostituzione e di accelerazione economica”, non di territori occupati; di “partenze volontarie”, non di trasferimenti forzati. Le categorie del diritto privato – come la proprietà e il contratto –  soppiantano quelle del diritto internazionale pubblico. Il linguaggio economico, apparentemente neutro, sostituisce quello giuridico e ne svuota la portata prescrittiva. L’erosione della normatività si compie così attraverso un mutamento di paradigma: il diritto internazionale è assorbito da un’altra normatività che parla di “governance” e di efficienza, ma tace sulla giustizia e sull’eguaglianza.

Restituire forza al diritto internazionale significa dunque ristabilire le condizioni della sua moralità interna attraverso sanzioni effettive e il ritorno all’aspettativa di reciprocità. Finché le norme proclamate saranno applicate selettivamente – o sostituite da parole chiave che eludono le asimmetrie del potere –  il diritto sarà un linguaggio manageriale, non più uno strumento di giustizia e di composizione del conflitto.

Bibliografia

Brunnée e S. Toope, Legitimacy and Legality in International Law. An Interactional Account, Cambridge University Press, 2010.

Deitelhoff e L. Zimmermann, ‘Things We Lost in the Fire: How Different Types of Contestation Affect the Validity of International Norms’ (Dec 2013) PRIF Working Paper No. 18.
J-P. Filiu, Comment la Palestine fut perdu. Et pourquoi Israël n’a pas gagné, Éditions du Seuil, 2024.

L.L. Fuller, The Morality of Law, Yale University Press, 1964.
R. Jhering, The Struggle for Law (eng tr.), Callaghan and co., 1915.

Laurens, Question juive, problème arabe (1798-2001), Fayard, 2024.

Panke e U. Petersohn, ‘Why International Norms Disappear Sometimes’, European Journal of International Relations, 2011, 719.

F. Zarbiyev, Of Bullshit, Lies and ‘Demonstrably Rubbish’ Justifications in International Law, Völkerrechtsblog, 18.03.2022, doi: 10.17176/20220319-000933-0.

Autore

M. Pertile

Università di Trento

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