Valutazione della ricerca scientifica in sede di referaggio e potere decisionale in sede abilitativa/concorsuale

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di Melania D’Angelosante

Il caso

Il post origina da una decisione del T.A.R. Lazio (Roma, III-bis, 14.11.2023, 17050), ove si è affermato che il giudizio abilitativo sulla qualità della produzione scientifica è indipendente dal referaggio positivo per l’edizione in Rivista. L’affermazione contrasta apparentemente rispetto a una decisione del CdS (VII, 23.8.2022, 7380), che ha ravvisato la contraddittorietà del giudizio concorsuale negativo su pubblicazioni edite in Riviste di Classe-A previa double-blind peer-review.

Sottoposizione a referaggio di un lavoro scientifico e sua valutazione nelle procedure di abilitazione/concorso

Questi orientamenti si fondano sulla tesi comune secondo cui la sottoposizione di un lavoro a referaggio rappresenta un indice non esclusivo di scientificità dell’opera (CdS, VI, 4.10.2013, 4903).

Rileva la sistemazione dei SSD nelle due categorie dei settori bibliometrici e non-bibliometrici.

Per i bibliometrici la presenza di dati riferibili a misurazioni di impatto aiuta a oggettivare la valutazione.

Per i non-bibliometrici l’assenza di tali dati ha indotto a individuare altri elementi di supporto alla oggettivizzazione.

L’Anvur ha classificato le Riviste nei due elenchi delle Riviste “scientifiche” e “di Classe-A”, al fine di avviare il sistema di misurazione dei parametri quantitativi per la partecipazione alle procedure di ASN. Fra gli indici per consentire l’inserimento delle Riviste in ciascun elenco è inclusa l’adozione di procedure di referaggio anonimo fra pari (blind peer-review), per la Classe-A preferibilmente coinvolgendo due revisori (double-blind peer-review).

La tesi dell’indipendenza dei giudizi delle Commissioni di abilitazione/concorso dal referaggio positivo si fonda sull’assunto che la valutazione di scientificità della pubblicazione attenga a una sua caratteristica estrinseca, che rappresenta condizione per accedere all’ulteriore giudizio sulle caratteristiche intrinseche. Queste si riferiscono a: coerenza e rilevanza rispetto al SC, apporto individuale di ogni autore distinguibile nei lavori in collaborazione, qualità nel panorama almeno nazionale della ricerca (secondo parametri di originalità, rigore metodologico, innovatività), adeguatezza della collocazione.

Le caratteristiche estrinseche e intrinseche concernono il giudizio qualitativo, mentre i parametri (es. numero e tipo di pubblicazioni in un lasso temporale) riguardano la verifica di requisiti quantitativi di produttività per l’accesso alla valutazione.

La sottoposizione a referaggio rileva peraltro non solo come indice – non esclusivo – della scientificità della pubblicazione, ossia per la verifica di una sua caratteristica estrinseca, ma anche nel giudizio su uno dei criteri per la valutazione delle caratteristiche intrinseche: la rilevanza editoriale (T.A.R. Veneto, I, 24.6.2022, 1076).

L’art. 4 del dm 120/2016 non può essere inteso nel senso di attribuire alle Commissioni di abilitazione/concorso il potere di giudicare l’adeguatezza della collocazione editoriale  di un lavoro, soprattutto in caso di Rivista di Classe-A che adotti la double-blind peer review, risultando illegittima la motivazione di diniego di abilitazione fondata su un giudizio di questo tipo (T.A.R. Lazio, Roma, III, 14.10.2021, 10548).

Tuttavia il referaggio positivo può solo indicare una presunta qualità scientifica della pubblicazione, che dovrà essere valutata in concreto: esso non può influenzare il giudizio sugli altri criteri di valutazione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti della ricerca, essendo le finalità della peer-review e dei giudizi di abilitazione/concorso differenti (T.A.R. Lazio, Roma, III, 30.6.2023, 11018).

L’altro orientamento ravvisa una contraddittorietà nel giudizio negativo sulle pubblicazioni – se edite in Riviste di Classe-A previa double-blind peer-review –, riconducendo la contraddittorietà al difetto di riscontri obiettivi per il giudizio negativo, e consentendo il sindacato esterno sulla discrezionalità (CdS, VII, 23.8.2022, 7380).

Esiste probabilmente una soluzione conciliativa dei due orientamenti della irrilevanza/rilevanza del referaggio positivo di un lavoro scientifico (soprattutto se double-blind per l’edizione in Riviste di Classe-A) nella sua valutazione in procedure di abilitazione/concorso. Si potrebbe ritenere ragionevole il giudizio negativo se motivato in modo rafforzato, poiché la valutazione ricevuta, quantunque espressa per finalità diverse da quelle che muovono una Commissione di abilitazione/concorso, rappresenta un “ostacolo” da superare per l’osservanza dell’onere motivazionale, come in tutte le circostanze ove l’amministrazione decida in contrasto rispetto ad alcuni elementi di resistenza.

Potere giurisdizionale, norme di governo del sistema universitario e libertà della scienza

I casi riportati rappresentano diversi approcci giurisdizionali alla gestione del contenzioso per l’accesso alla docenza universitaria: all’atteggiamento più ‘interventista’ del CdS è seguito quello di maggiore ‘self-restraint’ del T.A.R.

Dopo l’entrata in vigore della legge 240/2010 Sabino Cassese aveva pubblicamente paventato il rischio che i concorsi universitari sarebbero stati decisi dai giudici. La preoccupazione era stata lungimirante: alcuni Atenei hanno manifestato il loro “timore” dei giudici, usando la propria autonomia regolamentare per limitare la discrezionalità delle Commissioni di concorso. Altri hanno adottato regolamenti idonei a trasformare le scelte discrezionali in scelte di alta amministrazione, limitando comunque il ruolo delle Commissioni alla valutazione dell’idoneità dei candidati, e riservando la scelta del vincitore, entro una “rosa” di idonei, al Consiglio di dipartimento.

Questi atteggiamenti denotano una difficoltà nella gestione dei concorsi di accesso alla docenza, sui quali il dibattito si è intensificato al punto tale da fare emergere il tema del loro eventuale contrasto rispetto all’autonomia universitaria. Il limite indicato dall’art. 97 Cost. non sarebbe del resto assoluto, ammettendo le eccezioni previste dalla legge (come per le chiamate dirette dei Professori).

La questione è prevalentemente organizzativa, ma si correla, sul versante funzionale, al tema parallelo della paventata “ostilità” del sistema di valutazione della ricerca rispetto alla libertà della scienza, che trova nella stessa autonomia universitaria uno dei propri presidi. Si ritiene che i meccanismi competitivi per la valutazione della ricerca e per accedere ai relativi fondi siano necessari, sebbene la “ricerca pura” debba essere tutelata come bene pubblico, per l’inadeguatezza del mercato a sostenerla.

Tuttavia, in concreto, la ricerca “pura” appare disincentivata da molteplici fattori: la rincorsa alla quantità della produzione, alla collocazione editoriale ‘qualificata’, all’indice citazionale, alla coerenza dei prodotti rispetto al SSD dell’Autore.

Ambedue i contrasti non possono però essere intesi come strumento per obliterare il merito, irrinunciabile soprattutto nel sistema universitario, che – rispetto agli altri sistemi d’istruzione – è l’unico ove si svolge anche la missione della ricerca, la quale deve tendere all’eccellenza e funge da traino per le altre (la didattica e la terza missione). Il principio del merito, in un ordinamento improntato all’uguaglianza sostanziale, consente la differenziazione, senza pericolo di scivolamento nella disuguaglianza: la differenziazione si realizza verso l’alto rispetto a una soglia di garanzia di diritti/prestazioni irrinunciabili; la disuguaglianza si realizzerebbe invece verso il basso rispetto a quella soglia.

Ma come le riforme intraprese dal 2010 hanno influenzato quantità e qualità della ricerca universitaria?

Per l’aspetto quantitativo, la sintesi del Rapporto Anvur 2023 attesta che l’Italia ha incrementato la propria produzione scientifica, a fronte del trend inverso dei maggiori Paesi europei. Anche l’impatto citazionale è fra i migliori in Europa.

Per i profili qualitativi, il Rapporto rileva un miglioramento tra la VQR 2011-14 e quella 2015-19.

Ma non si possono censire le decisioni preliminari a questi risultati, come la predeterminazione di forme e contenuti della ricerca attraverso scelte etero-determinate dei temi, dei metodi e delle collocazioni dei prodotti.

L’individuazione dei temi è orientata ad assicurare ai prodotti un grado adeguato di “attrattività”, per l’acquisizione di finanziamenti o il gradimento di Commissari di abilitazione/concorso appartenenti a determinati SSD.

La scelta del metodo può indurre, soprattutto nelle scienze sociali, alla individuazione dell’esito desiderato/desiderabile prima dello svolgimento dello studio, in modo da orientarvi i percorsi per giungervi.

La collocazione in riviste di Classe-A e in Collane scientifiche/editoriali consente sia di “agganciare” le mediane per l’abilitazione (contribuendo a es. l’articolo su Rivista di Classe-A al raggiungimento di due tipi di mediane) sia di conseguire giudizi migliori, nelle procedure di abilitazione/concorso (presupponendo che i prodotti ben collocati possano essere meglio valutati), e in sede di VqR (per la stessa presupposizione, che correla la valutazione a profili formali piuttosto che contenutistici).

Questi processi compromettono la libertà di scelta degli oggetti e dei metodi di studio, nonché dei modi di disseminazione dei risultati.

In un contesto di risorse limitate, la libertà della ricerca diviene insostenibile, nonostante le garanzie dell’art. 33 Cost.

Fonti

  1. C. BARBATI, Il sistema delle autonomie universitarie, Torino, 2019
  2. E. CARLONI, La ricerca scientifica in trasformazione: tra PNRR e tendenze di fondo del sistema universitario, in A. MARRA – M. RAMAJOLI (a cura di), Come cambia l’Università Italiana, Torino, 2023
  3. M. CARTABIA, Intervento alla Tavola Rotonda Il ruolo degli accademici nella società che cambia. Ricordando Carla Barbati, Università Milano-Bicocca, 22.1.2024, www.diariodidirittopubblico.it
  4. S. CIVITARESE MATTEUCCI, Università e libertà accademica: abolire i concorsi e/o (almeno) i settori scientifico-disciplinari?, www.diariodidirittopubblico.it, 2023
  5. F. CORTESE, Intervento alla Tavola Rotonda su Il ruolo degli accademici nella società che cambia, cit.
  6. M. D’ANGELOSANTE, Valutazione della ricerca scientifica in sede concorsuale o abilitativa e potere decisionale, GdA, 2/2024
  7. G. DEMURO, Intervento alla Tavola Rotonda su Il ruolo degli accademici nella società che cambia, cit.
  8. G. GARDINI, Il reclutamento dei professori di ruolo e l’uso sbagliato dell’autonomia universitaria, www.diariodidirittopubblico.it, 2024
  9. M. LIBERTINI, Come cambiano le Università: dal “sistema” al “mercato”. Nuove riflessioni sulla competizione fra Università, in A. MARRA – M. RAMAJOLI, cit.
  10. B.G. MATTARELLA – G. RIVELLINI, Come (non) cambia la natura giuridica delle Università pubbliche, in A. MARRA – M. RAMAJOLI, cit.
  11. A. POLIMENI, L’Università verso la Quarta missione, Scuola democratica, 2/2023
  12. M. SALERNO, Contributo allo studio del principio costituzionale del merito, Torino, 2020
  13. G. VESPERINI, Il garbuglio delle norme sul reclutamento universitario, www.diariodidirittopubblico.it, 2023

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