Brevi note su organizzazioni complesse e responsabilità operative, a partire dalle ultime vicende del disastro ferroviario di Viareggio
di Stefania Buoso
Università degli studi di Ferrara
La materia della sicurezza sul lavoro – per la sua drammatica attualità – è interessata quotidianamente dalle prese di posizione giornalistiche o della politica, non sempre ben informate.
I frequenti infortuni sul lavoro – ancor di più se aventi dimensioni “disastrose” – catalizzano l’attenzione mediatica tanto quanto i relativi provvedimenti giudiziari, con l’effetto che il dibattito appare spesso fuorviante e scarsamente utile rispetto alla risoluzione effettiva delle questioni che affliggono tale campo dell’ordinamento.
Così è successo anche per la più recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV penale, del 25 giugno 2026 sul disastro ferroviario di Viareggio, a seguito della quale Mauro Moretti è stato sottoposto alla custodia cautelare: giova ricordare che all’epoca dell’evento disastroso del 29 giugno 2009 egli ricopriva la carica di amministratore delegato di RFI spa e di Ferrovie dello Stato spa.
La terribile vicenda dello svio del carro-cisterna adibito a trasportare GPL nei pressi della stazione ferroviaria di Viareggio – che ha portato alla dispersione nell’ambiente della sostanza infiammabile e ad esiti letali per i cittadini occupanti gli edifici – è apparsa sin da subito di complessa soluzione a causa dell’intrecciarsi, nell’ambiente ferroviario, di regole attinenti alla sicurezza sul lavoro e alla circolazione. A ciò si aggiungano le delicate questioni interpretative riguardanti il rilievo interno ed esterno della disciplina prevenzionistica (su cui rinvio a Buoso e Tordini Cagli).
La qualificazione del disastro ferroviario quale rischio imprenditoriale relativo alla sicurezza della circolazione richiede, peraltro, un’importante operazione discretiva rispetto al rischio lavorativo in senso stretto, risultando rilevanti, rispettivamente, la disciplina della circolazione ferroviaria o quella prevenzionistica (Pascucci).
Quanto al tema più recente di dibattito circa la responsabilità penale dei soggetti apicali nelle organizzazioni a struttura complessa, occorre precisare che – sebbene l’architettura motivazionale fosse già stata costruita nell’imponente sentenza di Cassazione dell’8 gennaio 2021 – la pronuncia del giugno scorso, ha suscitato, da un lato, interrogativi sulla possibile applicazione della logica del capro espiatorio e, dall’altro, fragorosi applausi per avere assicurato, comunque, alla giustizia un “colpevole”. Ciò che ha determinato particolare clamore è stata la sostanziale conferma, da parte del Supremo Collegio, della condanna a cinque anni di reclusione per il Moretti; questa e le altre pene erano state stabilite nel giudizio di appello ter, celebrato a Firenze. Il nodo centrale sottoposto al vaglio dei supremi giudici, nell’ultimo tratto, era la corretta applicazione delle attenuanti generiche.
La sentenza del giugno scorso, riprendendo la pronuncia della Corte d’appello di Firenze, ricorda tra l’altro che «l’attività economica (…), sia essa pubblica o privata, non può prevalere sulla tutela della vita delle persone, dell’integrità fisica e dei beni di una moltitudine di cittadini».
Un’affermazione di tale tenore si colloca in sintonia con la previsione costituzionale novellata dell’art. 41 co. 2 Cost. secondo cui «salute» e «ambiente» costituiscono limiti dell’iniziativa economica privata. Questi dovrebbero essere intesi primariamente come limiti “interni” all’attività produttiva: in grado, cioè, di orientare la duplice responsabilizzazione sociale e ambientale del suo esplicarsi. Significa, in altre parole, introiettare nelle politiche e nelle pratiche aziendali l’attenzione alla promozione del lavoro dignitoso e sostenibile, anche sul piano ambientale.
Ebbene, chi scrive non intende prendere parte a un (forse) semplicistico “gioco delle parti” e neppure entrare nel merito del percorso logico che ha condotto i magistrati alla definizione delle responsabilità penali: del tema si occupano egregiamente colleghi penalisti che, già, hanno segnalato le difficoltà della «zona grigia» idonea a espandere in chiave accusatoria «la logica del senno di poi»; non è, invero, facile giungere a dimostrare «con probabilità prossima alla certezza, che il disastro si sarebbe evitato adottando le misure doverose» (così Cupelli).
Si tratta, allora, di richiamare – inforcando gli occhiali della giurista del lavoro – le principali linee regolative disegnate dal d. lgs. n. 81/2008 deputate a stabilire ex ante le figure operative tenute a valutare e gestire i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche in contesti di particolare complessità organizzativa.
Occorre dire che il c.d. Testo unico della sicurezza mira a conseguire l’obiettivo prevenzionistico della eliminazione e riduzione dei rischi professionali mediante una chiara definizione anticipata delle figure deputate alla gestione del rischio (garanti) e, qualora questa sia mancante o lacunosa, mediante la sua individuazione ex post, attraverso il c.d. principio di effettività (art. 299). Quest’ultimo, in particolare, supera la logica meramente cartolare per promuovere l’individuazione, in concreto, delle figure aventi responsabilità operative (datore di lavoro, dirigente e preposto). Come si osserva nel settore degli appalti, qui richiamato come emblematico della moltiplicazione delle sfere di rischio, è indispensabile la chiara partizione soggettiva del debito di sicurezza, anche mediante l’individuazione ex ante di figure operative peculiari (si pensi alla cantieristica).
Ebbene, la nozione di prevenzione organizzativa reclama – anche nell’ambito delle società per azioni – un necessario confronto tra la dimensione societaria e le posizioni di garanzia a titolo originario e derivativo, affiancate a quella datoriale (Pascucci); la peculiare individuazione e prevenzione di «tutti i rischi» dovrebbe andare di pari passo con l’individuazione e prevenzione delle responsabilità. Non si può dimenticare che, proprio per ovviare alle difficoltà di accertamento delle responsabilità individuali, la disciplina dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con quella dell’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, è finalizzata a sanzionare, di fatto, la mancata adozione di un efficace modello di gestione. È lo stesso art. 16 co. 3 del d. lgs. n. 81/2008, in materia di delega di funzioni, a stabilire che l’obbligo di vigilanza s’intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 30; quest’ultimo, di fatto, viene a svolgere una funzione più ampia di razionalizzazione della prevenzione. In tal caso, il rapporto tra colpa di organizzazione e responsabilità individuali si rinsalda: diventano rilevanti, infatti, gli interrogativi sulla qualità della struttura di vertice e sulla sua idoneità a fare emergere il rischio per trasformarlo in azione preventiva.
D’altronde, il verificarsi di un evento lesivo in un quadro prevenzionistico deficitario, complica l’operazione di definizione del confine tra responsabilità del vertice e dei soggetti che compongono la catena della sicurezza.
Senza entrare nel merito della vicenda specifica, si può affermare che la figura dell’amministratore delegato è assimilabile a quella del datore di lavoro per la sicurezza quando sia designato come tale e, quindi, risponde di carenze od omissioni relative alla corretta valutazione dei rischi; tra l’altro, a suo carico – così come per il datore di lavoro prevenzionistico –, permane un obbligo di vigilanza per adempimenti eventualmente delegati ad altri soggetti. Si tratta, ovviamente, di una verifica di rispondenza che, poi, va fatta in concreto a livello giudiziario ma, come noto, l’obiettivo è di risalire tra i vari anelli della catena per intercettare il potere decisionale.
Ciò che consente di scongiurare la responsabilità da posizione è la ricostruzione giurisprudenziale che, nel caso di specie, pare molto accurata e dettagliata nella pronuncia di Cassazione del 2021 alla quale si rinvia per l’imbastitura teorica riportata al caso di specie con riguardo, tra le altre cose, alle nozioni di posizione di garanzia e competenza per il rischio, anche più in generale circa l’applicazione o meno dell’aggravante di commissione del fatto in violazione di norme prevenzionistiche o la disciplina relativa alla responsabilità degli enti.
Orbene, per chi scrive, valorizzare la cultura della sicurezza quotidianamente – e non soltanto come reazione ad eventi di particolare clamore – significa ribadire che il vero e indefettibile antidoto ad eventi disastrosi sta nell’organizzazione e nella chiara classificazione dei rischi, dei poteri e della capacità d’intervento sugli stessi.
Significa operare per una piena diffusione applicativa in ogni contesto produttivo – da quello più scarno a quello più complesso – dei precetti prevenzionistici sia quanto ai rischi che alle responsabilità, per evitare che surrettizie forme di sottovalutazione finiscano per essere portate a galla nella modalità più tragica.
L’adeguata combinazione di una capillare attività prevenzionistica e di un efficace sistema di controlli potrebbero concorrere al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione al minimo del numero degli incidenti. La tutela di stampo punitivo, invece, presenta tratti d’ineffettività per la difficoltà – tra le altre cose – della ricostruzione ex post del fatto tipico oggettivo, dell’individuazione dei garanti, della causalità.
Gli approdi a cui il giudicato giunge potrebbero presentarsi insoddisfacenti ma è compito della magistratura, nei vari gradi di giudizio, ridurre il tasso d’incertezza e favorire la giusta centratura tra verità fattuale e giudiziaria.
Per chi, come me, è cultrice della sicurezza sul lavoro, la vicenda del disastro ferroviario di Viareggio può, probabilmente, portare con sé un amaro insegnamento: quello di riconoscere l’imprescindibile rilievo della prevenzione organizzativa e procedurale lungo l’intera catena del rischio per stabilire, in modo netto e a monte, compiti e responsabilità, ripartendoli tra chi in concreto li gestisce.



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