Meno ideological split, più Chief Justice. Il Term 2025-2026 della Corte Suprema degli Stati Uniti alla prova dello ius soli, della Federal Reserve e dei dazi

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di Benedetta Barbisan

Università di Macerata

1. Con la fine di giugno, si è concluso il Term 2025-2026 della Corte Suprema degli Stati Uniti. Alcune decisioni erano molto attese, talmente attese da indurre il Presidente Donald Trump – evento senza precedenti nella storia – a comparire lo scorso aprile all’udienza del caso Trump v Barbara, vertente su una questione al centro della sua agenda politica: la cittadinanza acquisita per nascita come prevede il Quattordicesimo Emendamento (la Citizenship Clause dispone che “Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti, e soggette alla sua giurisdizione, sono cittadini…”) e come ribadito in oltre un secolo di giurisprudenza ma che, invece, l’executive order n. 14160 aveva negato ai figli degli immigrati irregolari o temporanei. Secondo l’Amministrazione, infatti, essi sarebbero da considerarsi esclusi dalla giurisdizione e, dunque, sottratti all’acquisizione della cittadinanza ius soli a motivo del legame di fedeltà che i loro genitori manterrebbero con il proprio Paese d’origine.

Con una maggioranza di sei giudici contro tre, la Corte Suprema ha precisato senza troppe sorprese che la soggezione alla giurisdizione riguarda il rispetto delle leggi e non concetti come il domicilio legale o, appunto, la fedeltà politica. Tale decisione si colloca pienamente nel solco del primo precedente in questa materia, ovvero United States v Wong Kim Ark (169 U.S. 649 (1898)), che stabilì che i figli di genitori che, al tempo della nascita, erano ancora sudditi dell’impero cinese erano a tutti gli effetti cittadini statunitensi – un principio mai messo in discussione in quasi centotrenta anni.

Le scaturigini della Citizenship Clause del Quattordicesimo Emendamento risalgono al 1862, nel bel mezzo della Guerra civile, quando l’allora Attorney General del Presidente Lincoln, Edward Bates, avviò una campagna contro l’acquisizione della cittadinanza regolata sulla base della ereditarietà o del sangue. La cittadinanza doveva venire prima di ogni considerazione relativa allo status sociale o alla etnia, così importando formalmente e finalmente gli usi di common law in vigore da un paio secoli in Inghilterra. Come ha concluso il Chief Justice John Roberts, estensore della sentenza, “(l)a cittadinanza, allora come oggi, era il diritto di avere diritti: il diritto di partecipare liberamente alla nostra comunità politica. I padri fondatori del Quattordicesimo Emendamento estendevano quella promessa a ‘ogni persona nata libera in questa terra’. E noi manteniamo quella promessa ancora oggi”.

Si tratta innegabilmente di una amara sconfitta per la Casa Bianca. E non è stata l’unica, se a questa aggiungiamo, oltre che Watson v Republican National Congress (in cui è stato confermato, in senso contrario all’avviso della Amministrazione, che gli Stati possano conteggiare i voti espressi per posta prima delle elezioni ma ricevuti entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data del voto), anche la sentenza Trump v Cook: si ricorderà che il Presidente Trump aveva tentato di licenziare la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook accusandola di frode in ordine all’accensione di mutui ipotecari contratti a titolo personale. Con una sentenza anche questa volta redatta da Roberts, si è affermato il principio del licenziamento for cause (per giusta causa) a garanzia dei componenti della Federal Reserve, i quali possono essere rimossi dalla carica unicamente se dimostrati professionalmente inidonei alla posizione che rivestono e non sulla scorta di valutazioni politiche. In difetto di questo principio, ha affermato la Corte, la destituzione dei governatori della Federal Reserve potrebbe semplicemente avvenire at will, ovvero per ragioni di convenienza politica, consentendo così al Presidente di sostituire un governatore poco accondiscendente con un altro più gradito.

Infine, è dello scorso febbraio la pubblicazione della decisione Learning Resources, Inc v Trump, ancora una volta firmata dal Chief Justice Roberts, con la quale la Corte ha contestato la base giuridica dell’executive order n. 14257, ovvero l’International Economic Emergency Powers Act (IIEPA) del 1977, la legge del Congresso mai utilizzata prima per infliggere tariffe commerciali come risposta a una emergenza nazionale dovuta alla minaccia che, in questo caso, costituirebbero per Washington gli oltre cento Paesi stranieri contro cui tale misura è stata usata. A seguito di questa sentenza, la U.S. Court for International Trade ha emesso un Refund Order (Atmus Fitration v U.S., 4 marzo 2026) con cui ha ordinato alla U.S. Customs and Border Protection di procedere con i rimborsi a tutt’oggi in atto, malgrado diversi ricorsi pendenti. Si calcola che l’incostituzionalità accertata dei dazi potrebbe comportare la restituzione di 165 miliardi di dollari a favore degli operatori i cui beni importati negli Stati Uniti siano stati indebitamente gravati da simili imposte.

Queste decisioni hanno generato il più severo malumore da parte del Presidente nel corso di tutto l’anno giudiziario. In molti altri casi, all’opposto, la Corte Suprema ha accolto le interpretazioni avanzate dal governo federale e ha corroborato alcune linee interpretative care alla Amministrazione così come ai giudici di provenienza conservatrice: questo è accaduto, per esempio, con Trump v Slaughter (anche questa scritta da Roberts), che, in nome della unitary executive theory, ha ulteriormente ridimensionato la portata della storica sentenza Humphrey’s Executor v United States (295 U.S. 602 (1935)) che assegnava al Congresso di circoscrivere il potere del Presidente di destituire at will i commissari delle agenzie indipendenti facenti parte del governo allo scopo di preservarne l’autonomia. È successo altresì con Mullin v Al Otro Lado (redattore: Alito), per la quale un cittadino straniero può dirsi propriamente “arrivato negli Stati Uniti” ai sensi dell’Immigration and Nationality Act 1965 solo una volta che abbia attraversato il confine, con il che si autorizza il cosiddetto metering da parte della U.S. Customs and Border Protection, ovvero di riportare indietro tutti gli asylum seekers giunti fino al versante messicano della frontiera e di impedire loro di presentare domanda di asilo. Lo stesso dicasi per West Virginia v B.P.J. (redattore: Kavanaugh), che ha confermato la costituzionalità delle oltre venticinque leggi statali che vietano o condizionano la partecipazione delle atlete transgender alle squadre sportive scolastiche e universitarie femminili, e per Louisiana v Callais (redattore: Alito), che ha colpito il ridisegno dei sei distretti elettorali federali della Louisiana, due dei quali erano majority-minority congressional districts, in cui le minoranze etniche minoritarie costituiscono complessivamente più della metà della popolazione ammessa al voto. Il legislatore statale riteneva tali distretti conformi al Voting Rights Act 1965, mentre la Corte Suprema lo ha smentito. Infine, la decisione National Republican Senatorial Committee (NRSC) v FEC (redattore: Kavanaugh) ha censurato i limiti che il Federal Election Campaign Act 1971 (FECA) fissa rispetto all’importo che i partiti politici possono spendere in coordinamento con i propri candidati per violazione del Primo Emendamento, liberando la spesa esperibile nelle campagne elettorali.

Questa rapida rassegna delle sentenze che più hanno contrastato o felicitato la Presidenza Trump in questo anno giudiziario consente qualche riflessione di ordine generale: per quanto concerne le cinque che abbiamo ricordato aver confermato le politiche del governo federale, esse sono state tutte immancabilmente decise con l’adesione di sei giudici contro tre, lungo il classico ideological split che divide la maggioranza di nomina repubblicana dalla minoranza di nomina democratica. Invece, quello di cui ci si avvede guardando più da vicino le tre decisioni che hanno più notevolmente avversato le politiche dell’Amministrazione – Barbara, Cook e Learning Resources – è decisamente più inopinato. Per cogliere la portata di questo dato, occorre aver presente come siano condotti i lavori all’interno della Corte Suprema. Ripercorriamone le fasi cruciali.

2. Il primo passaggio quando un ricorso arriva alla Corte Suprema è la valutazione se concedere il writ of certiorari con il consenso di almeno quattro giudici: se il ricorso è accolto, il caso può essere deciso in via ordinaria (merits docket) o in via d’urgenza (emergency docket, detto anche shadow docket). Mentre nel secondo caso si procede con delle ordinanze brevi e di norma prive di motivazioni, nel primo si fissa l’oral hearing della durata di un’ora, in vista del quale ogni giudice si fa un’idea della questione. Nella stessa settimana in cui si è tenuta l’udienza, i giudici si riuniscono in camera di consiglio (quella che, in gergo, è detta la Conference) e, in quella sede, annunciano la loro intenzione di voto per ciascun caso discusso pochi giorni prima. Queste dichiarazioni possono essere riviste in seguito, ma in questa fase rispondono a una specifica utilità: verificare l’esistenza di una maggioranza e individuare al suo interno l’estensore della sentenza. Infatti, se una maggioranza c’è e il Chief Justice ne fa parte, allora sta a lui di scegliere il redattore; altrimenti, questa indicazione spetta al giudice della maggioranza più anziano in ruolo.

Perché questo elemento è importante nella considerazione delle decisioni Barbara, Cook e Learning Resources? Perché tutte e tre le majority opinions di questi casi sono state scritte dal Chief Justice Roberts; dunque, Roberts ha fatto in modo di collocarsi sempre dentro la maggioranza per potersi incaricare della stesura delle sentenze. Ma di quali maggioranze stiamo parlando? Ecco, questo è il secondo dato degno di nota relativo a queste tre decisioni, due decretate ancora con una maggioranza di sei giudici a tre (Barbara e Learning Resources) e una chiusa cinque contro quattro (Cook): esse sono in totale negazione del classico ideological split. La maggioranza di Barbara è composta da Roberts, Barrett, Jackson, Kagan, Kavanaugh e Sotomayor, quella di Cook da Roberts, Jackson, Kagan, Kavanaugh e Sotomayor e Learning Resources da Roberts, Barrett, Gorsuch, Jackson, Kagan e Sotomayor. Come si può osservare, in tutte e tre una componente variabile dei conservatori si è combinata con le tre giudici liberal, Roberts fungendo da costante punto di contatto fra le due.

Ora, qualche statistica aiuta a mettere questi elementi in prospettiva: in questo anno giudiziario, il 44 percento dei merits cases, quasi uno su due, è stato deciso all’unanimità, più o meno in media con gli anni precedenti. Quanto ha inciso, in generale, l’ideological split? Solo nel 22,7 percento dei casi: in aumento, è vero, rispetto alla media dal 2020 al 2025 (11 percento) e anche rispetto al 2024-2025 (9 percento), ma resta fermo che in, quattro casi su cinque, la decisione della Corte non corre lungo la linea della divisione ideologica fra i giudici (si veda Jake S. Truscott e Adam Feldman, Final Stat Pack for the 2025-26 Term, in SCOTUSblog, 30 giugno 2026, accessibile alla pagina https://media.scotusblog.com/embeds/563200520fdde75291c69f3eaeeee8f55aaaf27c/final-stat-pack-2025-26-term.pdf). Dunque, quello che ci dicono i numeri è che, a connotare davvero il corso di questa Corte, è la ricorrenza, sì, di un conservative center soprattutto intorno a temi identitari, passati e presenti, dell’anima repubblicana, ma non di un reale ideological pattern, di un indirizzo quasi di governo. Closely divided cases, certamente, ma non necessariamente ideologically divided.

In questo stato di cose, il ruolo che il Chief Justice Roberts ha scelto di darsi è un fattore importante e contrassegna la sua evoluzione all’interno di una Corte complessa ma non altrettanto scontata. Per capirne la portata, occorre tornare alla sentenza Dobbs v Jackson Women’s Health Organization (597 U.S. 215 (2022)). Anche in quella occasione, i giudici si divisero sei contro tre, pur se sarebbe in realtà più preciso dire che la sentenza passò con il favore di cinque giudici (Alito, Barrett, Gorsuch, Kavanaugh, Thomas), la contrarietà di tre (Jackson, Kagan, Sotomayor) e la posizione isolata di uno: proprio lo stesso Roberts. Le cose andarono così: il Chief Justice era propenso ad affermare la costituzionalità del Gestational Age Act del Mississippi affinché fosse affidato alla discrezionalità degli Stati di disporre entro quali termini consentire di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, ma non intendeva andare oltre. La questione, infatti, non ingiungeva di affrontare in toto il tema del diritto costituzionale all’aborto: l’idea di Roberts era di confermare sia Roe v Wade (410 U.S. 113 (1973)) che Planned Parenthood v Casey (505 U.S. 833 (1992)) ma di rivederne la periodizzazione tassativa in trimestri al fine di salvaguardare la Corte dai contraccolpi che, in effetti, le sarebbero venuti adottando una decisione più aspra. Nessuno, però, lo seguì in questo intento più pragmaticamente moderato: i colleghi conservatori si compattarono e toccò al più anziano, Thomas, di assegnare la redazione della sentenza, per la quale volle Alito e il suo approccio indubbiamente radicale.

La solitudine di Roberts non ha un significato solo dal punto di vista formale, procedurale o latamente politico, ma anche squisitamente giuridico: emarginato rispetto a entrambi i blocchi, egli decise di allegare una cosiddetta “Judgment Only” concurrence, ovvero una opinione concorrente che condivideva il dispositivo della majority opinion ma nessuno dei suoi argomenti proprio per segnalare una profonda distanza ideologica. È necessario tenere a mente che, secondo la dottrina Marks – da Marks v United States, 430 U.S. 188 (1977)), la sentenza che chiarì come vada letta una decisione della Corte quando non vi sia una maggioranza –, le “Judgement Only” concurrences hanno valore di precedente solo quando la Corte una maggioranza non la raggiunga e si divida in un numero di equivalenti opinioni diverse. Se, invece, come nel caso di Dobbs, una maggioranza c’è, allora la majority opinion diventa il precedente giuridicamente vincolante, mentre le eventuali “Judgment Only” concurrences, come quella di Roberts, non sono altro che una nota a piè di pagina negli annali della Corte, priva di qualsiasi valore giuridico.

Ha quasi dell’insensato che la più rimarchevole decisione di tutto il ventennio che Roberts ha trascorso alla Corte sia quella per la quale egli alla fine non abbia lasciato alcun segno giuridicamente autorevole: troppo diverso dalle giudici liberal perché potessero sostenere la sua opinione, troppo misurato per i suoi zeloti colleghi conservatori, in definitiva troppo solo per poter imprimere una leadership in una circostanza tanto controversa e divisiva. Ne discese, lo si sa, il primo e unico overruling di un diritto costituzionale proclamato tale dalla stessa Corte.

Da quella umiliazione Roberts deve aver imparato la lezione che, se non puoi batterli o persuaderli, devi esser pronto a unirti a loro. O che, in alternativa, devi esser così bravo da propiziare alleanze inaspettate e metterti a capo di esse, come ha fatto riuscendo a formare maggioranze trasversali in Barbara, Cook e Learning Resources, di cui si è poi intestato la stesura. Tre decisioni così significative rappresenterebbero ognuna da sola una eredità notevolissima per qualunque Chief Justice, figuriamoci firmarle tutte insieme e nel corso di un unico anno giudiziario – lo stesso anno giudiziario in cui, del resto, Roberts ha dimostrato di saper tenere testa al Presidente Trump e di far fronte ai suoi poderosi tentativi di intimidirlo.

Autore

B. Barbisan

Università di Macerata

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